Art. 1 — Modificazioni al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 16, comma 2, le parole: «articolata in non piu' di undici direzioni generali, ovvero nel minor numero risultante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» sono sostituite dalle seguenti: «articolata in direzioni generali secondo quanto previsto dal regolamento,»;
- b)all'articolo 17, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per integrare la formazione spirituale del personale militare di religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualita' di cappellani militari, fino all'entrata in vigore dell'intesa prevista all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e' disciplinato dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro V. »;
- c)all'articolo 22:
- 1)alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici»;
- 2)al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente:
- 1)provvede all'organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato;
- 2)esercita le funzioni di vigilanza sulle attivita' di ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato ai sensi del numero 1), e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia l'esecuzione dell'attivita';
- 3)segnala alle competenti sedi INAIL il personale incaricato di effettuare i lavori di bonifica ai sensi del numero 2);
- 4)esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui al numero 2) le attivita' di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che ha in uso;
- 5)svolge l'attivita' di disinnesco, brillamento, quando ne ricorrono le condizioni, e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti, attraverso personale specializzato di Forza armata;
- 6)svolge l'attivita' di cui al numero n. 5) sotto il coordinamento dei prefetti competenti per territorio, cui e' rimessa l'adozione di ogni provvedimento utile a tutela della pubblica incolumita'.»;
- d)all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Sono disciplinati nel regolamento i seguenti comitati e commissioni:
- a)Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
- b)Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza;
- c)Comitato consultivo sui progetti di contratto;
- d)Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di ricompense al valor militare;
- e)Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata;
- f)Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilita' conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;
- g)Commissione italiana di storia militare;
- h)Comitato etico.»;
- e)all'articolo 48, comma 1, dopo le parole: «articolo 12,», sono inserite le seguenti: «comma 1,»;
- f)l'articolo 101 e' sostituito dal seguente: «Art. 101 (Comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano). - 1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi e ispettorati:
- a)Comando delle forze operative terrestri;
- b)Comando logistico dell'Esercito italiano;
- c)Ispettorato delle infrastrutture;
- d)Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
- e)Comando militare della Capitale;
- f)Centro di simulazione e validazione. 2. Le funzioni e l'ordinamento dei Comandi e dell'Ispettorato di cui al comma 1 sono disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano. 3. Sono posti alle dirette dipendenze dello Stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti organismi, dei quali sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito le funzioni, l'ordinamento e le sedi:
- a)il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito italiano e i relativi Centri di selezione FVP1 dipendenti;
- b)il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;
- c)l'Organizzazione penitenziaria militare.»;
- g)all'articolo 103:
- 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'organizzazione per i settori del reclutamento e le forze di completamento, del demanio e servitu' militari e' definita con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, che individua gli organi tecnici competenti per territorio o presidio in materia di infrastrutture, comunicazione, leva e collocamento al lavoro dei militari volontari congedati.»;
- 2)al comma 2, le parole: «, il Centro di selezione e reclutamento nazionale» sono soppresse;
- h)all'articolo 104, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'organizzazione addestrativa comprende:
- a)i seguenti istituti di formazione:
- 1)Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
- 2)Accademia militare di Modena;
- 3)Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;
- 4)Scuola militare "Nunziatella";
- 5)Scuola militare "Teulie'";
- 6)Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari;
- b)i seguenti comandi d'Arma che assolvono anche alla funzione addestrativa:
- 1)Comando di artiglieria;
- 2)Comando del genio;
- 3)Comando logistico di proiezione;
- 4)Comando artiglieria controaerei;
- c)le seguenti scuole di specializzazione:
- 1)Scuola delle trasmissioni e d'informatica;
- 2)Scuola di amministrazione e commissariato;
- 3)Scuola militare di sanita' e veterinaria;
- d)la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano.»;
- i)all'articolo 105, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito italiano da cui dipendono:
- a)i dipartimenti trasporti e materiali, commissariato, sanita', veterinaria e tecnico;
- b)il Comando logistico Nord e il Comando logistico Sud;
- c)i poli di mantenimento;
- d)il Centro polifunzionale di sperimentazione;
- e)il Centro tecnico logistico interforze NBC;
- f)il Policlinico militare di Roma;
- g)il Centro studi ricerche di sanita' e veterinaria;
- h)il Centro militare di veterinaria;
- i)l'Istituto geografico militare.»;
- l)all'articolo 107:
- 1)alla rubrica, le parole: «del servizio lavori e demanio» sono sostituite dalle seguenti: «per le infrastrutture»;
- 2)al comma l: 2.1) all'alinea, le parole: «lavori e demanio» sono sostituite dalle seguenti: «per le infrastrutture dell'Esercito italiano»; 2.2) alla lettera b), la parola: «gestire» e' sostituita dalla seguente: «mantenere»;
- m)l'articolo 108 e' sostituito dal seguente: «Art. 108 (Armi e Corpi dell'Esercito italiano). - 1. L'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o piu' funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre. 2. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito a una o piu' funzioni tecnico-operative o tecnico-logistiche, e' assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi:
- a)Arma di fanteria;
- b)Arma di cavalleria;
- c)Arma di artiglieria;
- d)Arma del genio;
- e)Arma delle trasmissioni;
- f)Arma dei trasporti e materiali;
- g)Corpo degli ingegneri;
- h)Corpo sanitario;
- i)Corpo di commissariato. 3. Nel regolamento sono stabilite le specialita' delle singole Armi.»;
- n)all'articolo 113, comma 1, dopo le parole: «fa capo» sono inserite le seguenti: «allo Stato maggiore della Marina militare, nonche'»;
- o)all'articolo 116, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'organizzazione formativa di Forza armata fa capo all'Ispettorato delle scuole, da cui dipendono:
- a)L'Accademia navale;
- b)La Scuola navale militare "Francesco Morosini";
- c)l'Istituto di Studi Militari Marittimi;
- d)le Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena;
- e)il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare.»;
- p)all'articolo 118, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Corpo degli equipaggi militari marittimi e' costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.»;
- q)all'articolo 119, comma 1, la lettera m) e' soppressa;
- r)l'articolo 120 e' sostituito dal seguente: «Art. 120 (Corpo del genio navale). - 1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale:
- a)progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare, nonche', con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;
- b)seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi, nonche' degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare;
- c)coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
- d)imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;
- e)dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare;
- f)vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
- g)provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare;
- h)eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.»;
- s)all'articolo 121, comma 1:
- 1)alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero»;
- 2)alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche', con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento»;
- 3)alla lettera e), le parole: «dirigere, amministrare e svolgere i lavori negli arsenali e stabilimenti» sono sostituite dalle seguenti: «dirigere gli arsenali e gli stabilimenti»;
- t)all'articolo 134, comma 3, lettera n), dopo le parole: «n. 81» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ed esercizio delle potesta' organizzative e dei poteri di vigilanza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nell'ambito delle proprie strutture e dei propri mezzi operativi»;
- u)l'articolo 143 e' sostituito dal seguente: «Art. 143 (Comando e controllo operativo delle Forze aeree). - 1. Il Comando della squadra aerea esercita, altresi', le funzioni di comando e controllo connesse con le operazioni o esercitazioni aeree d'interesse della Forza armata; il relativo Comandante espleta la funzione di Comandante operativo delle Forze aeree e designa, quando previsto, il Comandante operativo delle Forze aeree interalleate. 2. Il Comando della squadra aerea si integra con il relativo comando interalleato.»;
- v)all'articolo 146, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Dal Comando delle scuole dipendono:
- a)l'Istituto di scienze militari aeronautiche;
- b)l'Accademia aeronautica;
- c)la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;
- d)la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare;
- e)la Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare;
- f)la Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet".»;
- z)all'articolo 155, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 2010, n. 84, e' la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR).»;
- aa)all'articolo 165, comma 5, le parole: «del consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»;
- bb)all'articolo 181, comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Il Servizio sanitario militare, di seguito denominato: "Sanita' militare" provvede:»;
- cc)all'articolo 182, comma 3, dopo le parole: «alimenti e bevande, » sono inserite le seguenti: «nonche' della sanita' pubblica veterinaria, »;
- dd)all'articolo 188, comma 1:
- 1)alla lettera a), le parole: «Direzione generale della sanita' militare» sono sostituite dalle seguenti: «struttura organizzativa della Sanita' militare costituita nell'ambito dello Stato maggiore della difesa»;
- 2)la lettera c) e' sostituita dalla seguente:«c) gli organi direttivi delle Forze armate di cui all'articolo 191.»;
- ee)all'articolo 189:
- 1)al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti delle regioni Sicilia e Sardegna e' distaccata apposita sezione speciale.»;
- 2)il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Il Collegio medico-legale:
- a)dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesa, ha sede presso il Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del Policlinico militare di Roma;
- b)per le esigenze connesse agli accertamenti sanitari da espletare, puo' avvalersi del personale medico e delle attivita' di laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria militare.»;
- ff)all'articolo 190, comma 3, lettera a), dopo la parola: «conti» sono inserite le seguenti: «e dagli organi di giustizia amministrativa »;
- gg)l'articolo 191 e' sostituito dal seguente: «Art. 191 (Organi direttivi). - 1. Secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni in materia di:
- a)attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187;
- b)organizzazione e coordinamento delle attivita' dei servizi svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata. 2. L'autorita' preposta alla direzione del settore e' nominata dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 3. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1 sono istituite:
- a)La commissione medica di seconda istanza di cui all'articolo 194;
- b)Una commissione medica composta da:
- 1)L'Autorita' preposta alla direzione;
- 2)un ufficiale superiore medico, membro e segretario, nominato al principio di ogni anno;
- 3)un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta in volta. 4. I membri delle commissioni di cui al comma 3 sono nominati dall'Autorita' preposta alla direzione; detti membri possono essere scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.»;
- hh)all'articolo 194, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. La commissione medica interforze di seconda istanza e' composta:
- a)dal capo dell'organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191 ovvero da un suo delegato in servizio presso lo stesso organo direttivo, presidente; il delegato deve essere piu' anziano del presidente della corrispondente Commissione medica ospedaliera di prima istanza;
- b)da due ufficiali superiori medici, membri. 2. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi, presentati al competente organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza.»;
- ii)all'articolo 195, comma 1, lettera a), dopo la parola: «sanita'» e' inserita la seguente: «veterinaria»;
- ll)all'articolo 196, comma 2, lettera b), la parola: «dipendono» e' sostituita dalle seguenti: «continuano a dipendere»;
- mm)all'articolo 197:
- 1)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per la formazione delle infermiere volontarie, del personale del Corpo militare e del personale volontario per il soccorso, la Croce rossa italiana puo' stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilita' di formazione attraverso strutture clinico-sanitarie militari o proprie strutture formative ordinate allo scopo specifico.»;
- 2)al comma 3, le parole: «e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali» sono soppresse;
- 3)il comma 5 e' abrogato;
- nn)all'articolo 199, comma 1, le parole: «un ospedale militare» sono sostituite dalle seguenti: «le strutture sanitarie di cui all'articolo 195»;
- oo)al titolo V, capo IV, la rubrica della sezione I e' sostituita dalla seguente: «Personale del servizio sanitario militare»;
- pp)l'articolo 208 e' sostituito dal seguente: «Art. 208 (Categorie di personale). - 1. Il personale impiegato dalla Sanita' militare e' costituito da:
- a)ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate;
- b)graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario;
- c)ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie;
- d)cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni. 2. L'attivita' sanitaria e' consentita al personale in possesso dei titoli per l'esercizio delle professioni sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal Ministero della salute, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 213 per i soccorritori militari.»;
- qq)all'articolo 209, comma 3, le parole: «la Direzione generale della sanita' militare» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato maggiore della difesa»;
- rr)il comma 1 dell'articolo 210 e' sostituito dal seguente: «1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti l'esercizio delle attivita' libero professionali, nonche' le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermita' e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma.»;
- ss)al titolo V, capo IV, la rubrica della sezione II e' sostituita dalla seguente: «Esercizio delle professioni sanitarie»;
- tt)l'articolo 211 e' sostituito dal seguente: «Art. 211 (Formazione continua). - 1. Il personale sanitario esercente le professioni sanitarie, adempie agli obblighi di formazione continua previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,».
Testo vigente dal 12 marzo 2012
