Art. 16 — Condizioni generali per il trasporto
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2015
Confronto con la versione in vigore dal 16 gennaio 2015 al 27 settembre 2022. 419 parole tolte, 10 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: I pulcini di un giorno e le uova da cova sono trasportati in contenitori nuovi a perdere, progettati per essere utilizzati una sola volta e successivamente distrutti ovvero riutilizzabili, a condizione che vengano puliti e disinfettati prima di ogni riutilizzazione. I contenitori di cui al comma 1 sono utilizzabili per il trasporto secondo le seguenti condizioni:
tolto: a) contengono i pulcini di un giorno o uova da cova di uguale specie, categoria e tipo di volatile, provenienti dallo stesso stabilimento;
tolto: b) hanno un'etichetta indicante:
tolto: 1) lo Stato membro e la regione di origine;
tolto: 2) il numero di riconoscimento dello stato di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2;
tolto: 3) il numero di pulcini o di uova contenuti in ciascun imballaggio;
tolto: 4) la specie di volatile cui appartengono i pulcini o le uova. Gli imballaggi contenenti i pulcini di un giorno o le uova da cova possono essere raggruppati per il trasporto in appositi contenitori, sui quali figurano il numero di imballaggi raggruppati e le indicazioni di cui al comma 2, lettera b). Il pollame riproduttore o da reddito e' trasportato in scatole o gabbie:
tolto: a) contenenti soltanto volatili di uguale specie, categoria e tipo, provenienti dallo stesso stabilimento;
tolto: b) recanti il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2. Il pollame riproduttore o da reddito ed i pulcini di un giorno sono spediti entro il piu' breve termine allo stabilimento di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili vivi, ad eccezione del pollame riproduttore o da reddito o i pulcini di un giorno che soddisfano le condizioni del presente decreto. Il pollame da macellazione e' avviato entro il piu' breve termine al macello di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione del pollame da macellazione che soddisfa le condizioni del presente decreto. Il pollame destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento e' avviato quanto prima al luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione di quello che soddisfa le condizioni stabilite dal presente decreto. Le scatole, le gabbie e i mezzi di trasporto sono concepiti in modo da:
tolto: a) evitare la perdita di escrementi e da ridurre il piu' possibile la perdita di piume durante il trasporto;
tolto: b) facilitare l'osservazione dei volatili;
tolto: c) consentire la pulitura e la disinfezione. I mezzi di trasporto, i contenitori, le scatole e le gabbie riutilizzabili sono puliti e disinfettati prima e dopo lo scarico, secondo le istruzioni del Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale competente per territorio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-12-03;199~art16 · fonte del testo
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