Art. 6 — Requisiti specifici per le uova da cova
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2015
Confronto con la versione in vigore dal 16 gennaio 2015 al 27 settembre 2022. 273 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, sono ammesse agli scambi intracomunitari le uova da cova che al momento della spedizione:
tolto: a) provengono da branchi che soddisfano i seguenti requisiti:
tolto: 1) hanno soggiornato da piu' di sei settimane in uno o piu' stabilimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), situati nel territorio dell'Unione;
tolto: 2) se vaccinati, sono state soddisfatte le condizioni fissate nell'allegato III;
tolto: 3) sono stati sottoposti ad esame sanitario con esito favorevole, eseguito da un veterinario ufficiale o abilitato, effettuato: 3.1) entro le 72 ore precedenti la spedizione e, all'atto di questo esame, non presentavano alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa; ovvero 3.2) mensilmente, fermo restando che l'ispezione piu' recente e' stata eseguita nei 31 giorni prima della spedizione. In tal caso il veterinario ufficiale o abilitato verifica i registri relativi allo stato sanitario del branco e le ulteriori informazioni fornite dal responsabile branco-stesso inerenti le 72 ore precedenti la spedizione. Qualora dalle registrazioni o da qualsiasi altra informazione emerge il sospetto di malattia, i branchi sono sottoposti ad esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, al fine di escludere la presenza di malattie contagiose per il pollame;
tolto: b) sono state identificate conformemente al regolamento (CE) n. 617/2008;
tolto: c) sono state sottoposte conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale ad una disinfezione. Qualora nel branco che fornisce le uova da cova insorge, durante il periodo dell'incubazione, una malattia contagiosa del pollame che puo' essere trasmessa mediante le uova, il veterinario ufficiale o abilitato informa l'incubatoio interessato e l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'incubatoio e per il branco di origine.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-12-03;199~art6 · fonte del testo
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