Art. 76 — Agenti di pubblica sicurezza
Ai sensi dell'art. 18 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, al personale del Corpo della guardia di finanza appartenente ai ruoli "ispettori", "sovrintendenti" e "appuntati e finanzieri", e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Testo vigente dal 27 maggio 1995
