Art. 75 — Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189
I commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sono sostituiti, dai seguenti: "3. Il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
- a)ruolo 'ispettori':
- 1)maresciallo aiutante;
- 2)maresciallo capo;
- 3)maresciallo ordinario;
- 4)maresciallo;
- b)ruolo 'sovrintendenti':
- 1)brigadiere capo;
- 2)brigadiere;
- 3)vice brigadiere. 4. Il personale appartenente al ruolo 'appuntati e finanzieri' e' ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici:
- 1)appuntato scelto;
- 2)appuntato;
- 3)finanziere scelto;
- 4)finanziere. A tale personale e' sottoposto gerarchicamente, pur non appartenendo al ruolo 'appuntati e finanzieri', l'allievo finanziere.'".
Testo vigente dal 27 maggio 1995
