I commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sono sostituiti, dai seguenti: "3. Il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

  • a)ruolo 'ispettori':
  • 1)maresciallo aiutante;
  • 2)maresciallo capo;
  • 3)maresciallo ordinario;
  • 4)maresciallo;
  • b)ruolo 'sovrintendenti':
  • 1)brigadiere capo;
  • 2)brigadiere;
  • 3)vice brigadiere. 4. Il personale appartenente al ruolo 'appuntati e finanzieri' e' ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici:
  • 1)appuntato scelto;
  • 2)appuntato;
  • 3)finanziere scelto;
  • 4)finanziere. A tale personale e' sottoposto gerarchicamente, pur non appartenendo al ruolo 'appuntati e finanzieri', l'allievo finanziere.'".

Testo vigente dal 27 maggio 1995

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199~art75 · fonte del testo