Art. 54 — Determinazione aliquote di avanzamento
Gli Ispettori ed i sovrintendenti da valutare per l'avanzamento devono essere inclusi in apposite aliquote determinate dal comandante generale della Guardia di finanza con propria determinazione al 31 dicembre di ogni anno. (( Il personale con anzianita' 1° gennaio e' inserito nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente. ))
Testo vigente dal 17 novembre 2018
