Art. 53 — Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, ed espletamento di corsi ed esami
(( Gli ispettori ed i sovrintendenti)) in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza per essere valutati devono aver compiuto i periodi minimi di permanenza nel grado previsti nelle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.
Testo vigente dal 10 aprile 2001
