Art. 52 — Forme di avanzamento
L'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza ha luogo:
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95
13Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, ha disposto (con l'art. 36, comma 15) che "Le promozioni a maresciallo aiutante per gli anni dal 2017 al 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono conferite anche mediante la procedura di valutazione a scelta per esami. Possono partecipare a ciascuna delle citate procedure i marescialli capo che hanno il requisito di anzianita' di grado di seguito indicato: a) per l'anno 2017: fino al 31 dicembre 2012; b) per gli anni 2018 e 2019: fino al 31 dicembre 2013; c) per gli anni 2020 e 2021: fino al 31 dicembre 2014".
D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172
16Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 36, comma 15-undecies) che "Fermo restando quanto previsto dal comma 15, per gli anni dal 2021 al 2023 le promozioni a maresciallo aiutante sono conferite, nella misura di 330 unita' annuali e in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, anche mediante procedure straordinarie di valutazione a scelta per esami riservate ai marescialli capo in possesso del requisito di anzianita' di grado di seguito indicato: a) per l'anno 2021: fino al 31 dicembre 2017; b) per l'anno 2022: fino al 31 dicembre 2018; c) per l'anno 2023: fino al 31 dicembre 2019".
Testo vigente dal 20 febbraio 2020
