Art. 45 — Rinvio dal corso
I frequentatori del corso possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal corso per rinunzia. Sono rinviati dal corso, d'autorita', ((gli allievi marescialli)) che:
- a)dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano;
- b)riportino un punto caratteristico inferiore a 10 ventesimi;
- c)vengano riprovati agli esami dopo aver gia' ripetuto un anno di corso.
- d)siano stati per qualsiasi motivo assenti ((, per singolo anno di corso, piu' di novanta giorni)), anche se non continuativi((;))
- d-bis)siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126)). ((I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta')) sono ammessi, per un massimo di due volte, a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, ((il primo o il secondo)) anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi del comma 5 dell'art. 44. I provvedimenti di rinvio di cui ai commi ((1 e 2)) sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.
Testo vigente dal 17 novembre 2018
