Art. 28 — Esclusione e rinvio dai corsi
Gli ammessi alla frequenza dei corsi di cui all'articolo 27 possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dagli stessi per rinunzia. Sono rinviati dai corsi, d'autorita', i frequentatori che:
- a)dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualita' necessarie per ben esercitare le funzioni del nuovo grado;
- b)vengano riprovati agli esami di seconda sessione, dopo aver gia' ripetuto per una volta i corsi;
- c)siano stati, per qualsiasi motivo, assenti dalle attivita' didattiche per periodi, anche non continuativi, superiori a un ((quarto)) delle rispettive durate;
- c-bis)siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126. I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta' sono ammessi per un massimo di due volte a frequentare, alla cessazione della causa impeditiva, il relativo corso successivo senza essere considerati ripetenti. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.
Testo vigente dal 20 febbraio 2020
