Art. 46 — Modalità dei concorsi interni
Nei bandi di concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
- a)il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
- b)le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
- c)le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli indicati nel bando;
- d)le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
- e)la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione;
- f)le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
- g)se previste, le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse;
- h)i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito;
- i)la durata del corso. Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la maggiore anzianita' anagrafica. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
- a)e' nominata la commissione giudicatrice;
- b)sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili ((nel periodo corrispondente a un nono della durata)) del corso di cui all'articolo 48, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.
Testo vigente dal 20 febbraio 2020
