Nei bandi di concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:

  • a)il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
  • b)le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
  • c)le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli indicati nel bando;
  • d)le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
  • e)la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione;
  • f)le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
  • g)se previste, le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse;
  • h)i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito;
  • i)la durata del corso. Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la maggiore anzianita' anagrafica. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
  • a)e' nominata la commissione giudicatrice;
  • b)sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili ((nel periodo corrispondente a un nono della durata)) del corso di cui all'articolo 48, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.

Testo vigente dal 20 febbraio 2020

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2017 al 20 febbraio 2020. 4 parole tolte, 8 parole aggiunte.

… concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili tolto: nei venti giorni dall'inizio aggiunto: nel periodo corrispondente a un nono della durata del corso di cui all'articolo 48, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. Per …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199~art46 · fonte del testo

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