Art. 27 — Svolgimento dei corsi di formazione
I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), ((se in servizio permanente,)) sono avviati alla frequenza di un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a un mese, che si svolge con le modalita' e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare. I corsi di cui al comma 1 possono essere erogati anche con modalita' telematiche. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.
Testo vigente dal 17 novembre 2018
