Autorita' di contrasto In attuazione dell'articolo 4 della Direttiva, l'ICQRF e' designato quale autorita' nazionale di contrasto deputata all'attivita' di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai fini di cui al comma 1, l'ICQRF esercita le seguenti attivita':
- a)avvia e conduce indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia;
- b)chiede agli acquirenti e ai fornitori di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie ((, in particolare mediante l'acquisizione dei documenti contabili relativi alle attivita' di vendita e ai relativi servizi,)) al fine di condurre indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate;
- c)effettua ispezioni in loco, senza preavviso, nel quadro delle indagini di cui alla lettera a);
- d)accerta la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto e impone all'autore della violazione di porre fine alla pratica commerciale vietata, salvo che cio' possa rivelare l'identita' del denunciante o qualsiasi altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante stesso, potrebbe essere lesiva dei suoi interessi e a condizione che quest'ultimo abbia specificato quali sono tali informazioni conformemente a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3;
- e)avvia procedimenti finalizzati all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nei confronti dell'autore della violazione accertata, in conformita' delle vigenti disposizioni di legge nonche' di quanto previsto all'articolo 10;
- f)pubblica regolarmente sull'apposita sezione del sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali i provvedimenti sanzionatori inflitti ai sensi delle lettere d) ed e);
- g)pubblica una relazione annuale sulle attivita' svolte in attuazione del presente decreto, indicando anche il numero delle denunce ricevute e il numero delle indagini avviate o concluse nel corso dell'anno precedente. Per ogni indagine conclusa, la relazione contiene un'illustrazione sommaria del caso, l'esito dell'indagine e la decisione presa, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 9, comma 3;
- h)entro il 15 marzo di ogni anno, trasmette alla Commissione europea una relazione sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Tale relazione contiene, in particolare, tutti i dati pertinenti riguardanti le attivita' di contrasto e l'applicazione delle norme del presente decreto, nel corso dell'anno precedente, in conformita' a quanto richiesto dalla Direttiva. Nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 2, l'ICQRF puo' avvalersi dell'Arma dei Carabinieri e, in particolare, del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte dall'ICQRF d'ufficio o su denuncia di qualunque soggetto interessato, ai sensi dell'articolo 9. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato previste dalle leggi vigenti, anche in ordine all'accertamento e alla repressione delle pratiche commerciali scorrette di cui agli articoli 18 e seguenti del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 206. L'Autorita' provvede d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le quali sono in ogni caso legittimate ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese rappresentate.
Testo vigente dal 14 luglio 2024
