Art. 10
Autorita' competente Le sanzioni di cui al presente decreto sono irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Restano ferme le competenze degli organi preposti, ai sensi della normativa vigente, all'accertamento delle violazioni in materia. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione, nonche', ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Testo vigente dal 7 settembre 2017
