Art. 7 — Disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari
Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, relativamente alle procedure e alle sanzioni ivi disciplinate, la vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili e' consentita solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilita' oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta. E', in ogni caso, vietato imporre al fornitore condizioni contrattuali tali da far ricadere sullo stesso le conseguenze economiche derivanti, in modo diretto o indiretto, dal deperimento o dalla perdita dei prodotti agricoli e alimentari venduti sottocosto non imputabili a negligenza del fornitore. In caso di violazione della disposizione di cui al comma 1, il prezzo stabilito dalle parti e' sostituito di diritto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, dal prezzo risultante dalle fatture d'acquisto oppure, qualora non sia possibile il riscontro con le fatture d'acquisto, dal prezzo calcolato sulla base dei costi medi di produzione rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dal prezzo medio praticato per prodotti similari nel mercato di riferimento.
Testo vigente dal 30 novembre 2021
