Corte costituzionale

Sentenza n. 126/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 4, del

decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3

della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e

modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del

personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri),

promossi con n. 2 ordinanze emesse il 21 gennaio 1998 dalla Corte dei

conti - sezione giurisdizionale per la Regione Lazio - sui ricorsi

proposti da Spinelli Giuseppe ed altri e da Cipullo Andrea ed altri

contro il Ministero della difesa, iscritte ai nn. 632 e 633 del

registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione dei Spinelli Giuseppe e di Cipullo

Andrea ed altro nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2000 il giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Vittorio Rossi e Italico Pederzoli per

Spinelli Giuseppe e Cipullo Andrea ed altro e l'avvocato dello Stato

Luigi Mazzella per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione

Lazio - nel corso di un giudizio promosso da alcuni militari

dell'Arma dei carabinieri in congedo, in posizione di ausiliaria alla

data del 1° settembre 1995, contro il Ministero della difesa per il

mancato adeguamento della relativa indennità in godimento in

relazione al decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 198, ha sollevato,

con ordinanza del 21 gennaio 1998, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo

12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo

1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme

di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e

non dirigente dell'Arma dei carabinieri) nella parte in cui esclude

dall'applicazione delle nuove disposizioni ai fini dell'adeguamento

dell'indennità di cui all'art. 12 della legge 1° febbraio 1989,

n. 53 e successive modifiche ed integrazioni, gli appuntati scelti

ufficiali di polizia giudiziaria dell'Arma dei carabinieri che alla

data del 31 agosto 1995 si trovavano nella posizione di ausiliaria,

ragguagliando la stessa indennità ai livelli retributivi di cui al

d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito in legge 6 marzo 1992, n. 216.

Osserva il remittente che i ricorrenti, collocati in ausiliaria

anteriormente al 1° settembre 1995 (data di entrata in vigore del

decreto legislativo n. 198 del 1995), lamentano il mancato

adeguamento dell'indennità di ausiliaria in godimento al nuovo

livello retributivo conferito ai loro colleghi in servizio di pari

grado ed anzianità in relazione alle diverse qualifiche ed ai

diversi livelli riconosciuti nel nuovo ordinamento ai sottufficiali.

Sulla rilevanza della questione, il giudice a quo ritiene che la

disposizione censurata inciderebbe sulla sorte del ricorso,

destinato, in sua presenza, al rigetto. A seguito di un'eventuale

rimozione di essa non vi sarebbero altri impedimenti normativi

all'accoglimento del ricorso, non ostandovi l'art. 54 del d.lgs.

n. 198 del 1995 che limita al personale in servizio al 1° settembre

1995 l'applicazione delle nuove disposizioni, potendosi individuare,

in base all'art. 53, comma 3, dello stesso decreto legislativo, che

raccorda il vecchio al nuovo ordinamento delle carriere dei

sottufficiali, il grado ed il connesso livello retributivo, cui

commisurare l'indennità di ausiliaria.

Quanto alle singole censure, osserva il giudice a quo che il

contenuto della disposizione denunciata, attenendo l'indennità che

ne costituisce l'oggetto al trattamento connesso a posizione

pensionistica (ausiliaria), si porrebbe fuori dell'orbita di cui

all'art. 3 della legge n. 216 del 1992 che delegava il Governo ad

emanare norme per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e

dei trattamenti economici delle forze di polizia, senza alcun

riferimento ai diritti conseguenti alla risoluzione del rapporto di

impiego. La disposizione in esame violerebbe, quindi, l'art. 76 della

Costituzione che, nell'imporre al legislatore delegante la precisa

determinazione dell'oggetto della delega, persegue il fine di evitare

che il delegato oltrepassi i confini segnati da quella.

La stessa disposizione violerebbe inoltre i principi di

proporzionalità e di adeguatezza di cui all'art. 36 della

Costituzione, in quanto altererebbe ingiustificatamente il rapporto

di cui all'art. 12 della legge n. 53 del 1989 tra il trattamento

economico complessivo garantito al personale in ausiliaria e quello

concesso al personale di pari grado ed anzianità in servizio,

rapporto destinato, secondo l'originario disegno del legislatore, a

mantenersi costante per tutta la durata dell'ausiliaria e ciò senza

il supporto esplicito dell'autorizzazione del legislatore delegante e

quindi con ulteriore violazione dell'art. 76 della Costituzione.

La disposizione censurata violerebbe altresì i principi di

razionalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione di

cui all'art. 97 della Costituzione perché altererebbe nel tempo il

raccordo tra la posizione dell'ausiliaria e quella del servizio

attivo, voluto dal citato art. 12 proprio per la similarità della

prima (quanto a divieti ed oneri) alla seconda.

Sarebbe infine violato l'art. 3 della Costituzione in quanto la

disposizione impugnata discriminerebbe ingiustificatamente personale

in identica posizione (l'ausiliaria) sulla base di un elemento

assolutamente accidentale e cioè la circostanza di trovarsi in

servizio quali richiamati alla data del 1° settembre 1995, giacché,

al personale dell'ausiliaria in tale ultima posizione, l'art. 54

dello stesso decreto legislativo assicurerebbe il più favorevole

inquadramento previsto dalle nuove disposizioni, con effetti che

sembrano travalicare il limite dell'indennità in esame per toccare

l'intero trattamento pensionistico.

2. - Con altra ordinanza in pari data, lo stesso remittente ha

sollevato analoga questione di legittimità costituzionale

dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo n. 198 del 1995 in

riferimento agli artt. 76, 36, 96 (recte: 97) e 3 della Costituzione

con riguardo, questa volta, alla categoria dei marescialli maggiori

dell'Arma dei carabinieri.

3. - In entrambi i giudizi si è costituita la parte privata

chiedendo l'accoglimento della questione.

4. - In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o infondata nel merito.

Premette la difesa erariale che la presente questione incide in

modo consistente sul trattamento economico spettante ai sottufficiali

non in servizio alla data del 1° settembre 1995.

Osserva inoltre la parte pubblica che, sotto il profilo

dell'eccesso di delega, non sembra che la disposizione impugnata

oltrepassi i limiti segnati dal legislatore delegante, in quanto il

fine della norma consiste nel determinare con certezza la data da cui

far decorrere la riforma oggetto della delega stessa.

La disposizione, poi, non altererebbe ingiustificatamente il

rapporto stabilito dall'art. 46 della legge n. 212 del 1983 come

modificato dall'art. 12 della legge n. 53 del 1989 tra il trattamento

economico complessivo garantito al personale in ausiliaria e quello

concesso al personale di pari grado ed anzianità, ma tenderebbe a

confermare che i benefici della riforma decorrano dalla data di

entrata in vigore del decreto legislativo stesso.

L'Avvocatura osserva infine che la disposizione censurata non

contrasterebbe con i principi di cui agli artt. 3 e 97 della

Costituzione perché concorrerebbe a disciplinare in maniera difforme

personale che, pur appartenendo alla stessa categoria (ausiliaria),

si trova in due condizioni d'impiego differenti: personale cessato

dal servizio prima del 1° settembre 1995 e quello comunque in

servizio sotto tale data. Pertanto, l'infondatezza della questione

discenderebbe dal fatto che, alla stregua dell'art. 3 della

Costituzione, il principio di uguaglianza impone, non solo di

disciplinare in modo uguale situazioni obiettivamente e

soggettivamente uguali, ma anche di disciplinare in modo

differenziato situazioni difformi sotto il profilo oggettivo e

soggettivo.

5. - In prossimità dell'udienza, le parti private hanno

depositato memorie nelle quali dopo aver illustrato le fonti

normative rilevanti per il presente giudizio hanno confermato le

argomentazioni poste dal giudice a quo a sostegno delle ordinanze di

rimessione.

Nel confutare, poi, gli argomenti sostenuti dalla difesa

erariale, le predette parti hanno insistito nel ritenere che in

ordine alla violazione dell'art. 76 della Costituzione la

disposizione denunciata regolerebbe una materia estranea alla

previsione della legge delega; quanto al denunciato vulnus

all'art. 36 della Costituzione, le parti private ritengono che la

disposizione denunciata altererebbe il rapporto che secondo la

normativa sull'ausiliaria (art. 12 della legge n. 53 del 1989

modificato dall'art. 67 della legge n. 404 del 1990) doveva essere

mantenuto costante nel tempo tra il trattamento economico complessivo

garantito al personale in ausiliaria con l'attribuzione della

relativa indennità e quello corrisposto ai colleghi di pari grado e

anzianità di servizio.

Quanto alla violazione dell'art. 97 della Costituzione sarebbe

poi irragionevole che per il personale in ausiliaria al 1° settembre

1995 debbano essere mantenuti fermi ai fini della determinazione

della relativa indennità i precedenti livelli retributivi senza

tener conto di quel necessario raccordo tra personale in servizio e

quello in ausiliaria previsto dalla normativa che a quest'ultima si

riferisce.

In ordine alla asserita violazione dell'art. 3 della

Costituzione, infine, le parti private si riportano, confermandola,

all'ordinanza di rimessione.

L'Avvocatura generale dello Stato ha depositato memorie

illustrative in entrambi i giudizi, confermando, sostanzialmente, gli

argomenti originariamente esposti e insistendo nelle conclusioni già

rassegnate. Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione

Lazio, con due ordinanze sostanzialmente identiche ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 4, del

decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3

della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e

modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del

personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri),

nella parte in cui esclude dall'applicazione delle nuove

disposizioni, ai fini dell'adeguamento dell'indennità di cui

all'art. 46 della legge 10 maggio 1983 n. 212 come modificata

dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1989, n. 53, gli appuntati

scelti e i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri, entrambi

ufficiali di polizia giudiziaria, che alla data del 31 agosto 1995 si

trovavano nella posizione di ausiliaria.

La denunziata norma, secondo i giudici rimettenti, sarebbe

incostituzionale per violazione degli artt. 76, 36, 97 e 3 della

Costituzione. Si sostiene anzitutto che il legislatore delegato

avrebbe esorbitato dalla delega prevista dall'art. 3 della legge

n. 216 del 1992 che conferiva al Governo il compito di emanare norme

per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti

economici delle Forze di polizia, senza alcun riferimento ai diritti

conseguenti alla risoluzione del rapporto di impiego.

Con riguardo all'art. 36 della Costituzione, si deduce che,

derogando alla normativa sull'ausiliaria di cui all'art. 46 della

legge 10 maggio 1989, n. 212, si verrebbe a determinare

un'ingiustificata decurtazione dell'indennità stessa e ad alterare,

per il personale di cui trattasi, il raccordo tra la misura

dell'indennità di ausiliaria ed il trattamento di attività dei pari

grado in servizio, con violazione anche dei principi di razionalità,

buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione (art. 97 della

Costituzione). Infine - ad avviso dei giudici a quibus - sarebbe

vulnerato l'art. 3 della Costituzione, perché la disposizione

censurata discriminerebbe ingiustificatamente personale in identica

posizione (ausiliaria) sulla base di un elemento accidentale e cioè

di trovarsi in servizio quali richiamati alla data del 1° settembre

1995.

2. - I due giudizi, avendo ad oggetto questioni tra loro connesse

perché riguardanti la medesima disposizione impugnata, possono

essere riuniti per essere decisi con una unica sentenza.

3. - La questione non è fondata.

Va premessa l'evidente considerazione che, in materia di delega

legislativa, quanto più i principi ed i criteri direttivi impartiti

dal legislatore delegante sono analitici e dettagliati, tanto più

ridotti risultano i margini di discrezionalità lasciati al

legislatore delegato e viceversa. In proposito costituisce costante

orientamento di questa Corte quello secondo cui, per valutare di

volta in volta se il legislatore delegato abbia ecceduto i più o

meno ampi margini di scelta, occorre soprattutto individuare la ratio

della delega, cioè le ragioni e le finalità che, nel complesso dei

criteri direttivi impartiti, hanno ispirato il legislatore delegante,

e verificare poi se la norma delegata sia ad esse rispondente (cfr.,

tra le tante, sentenze nn. 355 e 237 del 1993, n. 4 del 1992,

ordinanza n. 21 del 1988).

Ora dall'esame dei lavori parlamentari della legge delega n. 216

del 1992 emerge con evidenza la sua ratio e cioè "l'intento di

realizzare una parità di trattamento, a parità di funzioni,

"... tra tutti gli appartenenti alle forze di polizia. Questo

intendimento si è tradotto, nella specie, nell'art. 3, comma 1,

della legge n. 216 del 1992 che delega il Governo ad emanare "decreti

legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti

del personale indicato nell'art. 2, comma 1, per il riordino delle

carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo

di conseguire una disciplina omogenea ...".

L'uso di espressioni letterali di così vasto ambito e la ratio

ispiratrice della delega non possono non giustificare un intervento

del legislatore delegato notevolmente discrezionale, come appunto si

è realizzato con il decreto legislativo n. 198 del 1995.

4. - Venendo in particolare all'esame della disposizione

censurata, che si riferisce espressamente al personale in ausiliaria,

occorre ricordare anzitutto, come ha già affermato questa Corte

(sentenza n. 183 del 1997), che "nell'attuale ordinamento militare

l'età di cessazione dal servizio non è parificata a quella degli

altri funzionari pubblici e non è la stessa per tutti, essendo

differenziata in relazione a due specifici fattori: il grado

raggiunto ed il tipo di corpo nel quale si è inseriti. Globalmente

può dirsi che gli ufficiali vengono collocati in posizione di

ausiliaria (situazione che segue alla cessazione dal servizio, ma che

non è ancora pensionamento vero e proprio) in un'età inferiore a

quella prevista per il pensionamento degli altri pubblici dipendenti;

ciò per l'evidente necessità di mantenere fino alla cessazione dal

servizio un certo grado di prestanza fisica, indispensabile per

l'assolvimento delle funzioni militari". Ciò è stato detto per gli

ufficiali, ma lo stesso vale anche per i sottufficiali e graduati.

La posizione del militare in ausiliaria è certo caratterizzata

anche da altre peculiarità: è eventuale (perché tale collocazione

avviene solo se si è ancora in possesso dell'idoneità di servizio

ed in mancanza di espressa rinunzia); è provvisoria, in quanto è

dalla legge circoscritta ad un limitato periodo; determina la

sospensione del rapporto di servizio, che tuttavia può riespandersi

col richiamo, con tutte le conseguenze, anche economiche. Ai sensi

dell'art. 12, comma 1, della legge n. 53 del 1989 si cristallizza

l'anzianità del militare al momento del suo collocamento in

ausiliaria, e si calcola l'ammontare dell'indennità spettante in

aggiunta al trattamento di quiescenza, parametrandola sulla

retribuzione del pari grado in servizio.

Orbene il decreto delegato n. 198 del 1995 venendo ad incidere

sulla retribuzione dei pari grado in servizio ha dettato una

disciplina circoscritta a quel personale posto in ausiliaria a far

data dall'entrata in vigore del decreto suddetto (1° settembre 1995)

e non al personale per il quale quel raccordo con la posizione del

pari grado in servizio già si trovava cristallizzato per i profili

suindicati all'atto del collocamento in ausiliaria. E ciò anche

perché le innovazioni introdotte dalla legge delegata dovevano pur

avere una data di inizio della loro efficacia.

5. - La disposizione impugnata non viola nemmeno gli ulteriori

parametri degli artt. 36 e 97 della Costituzione.

Indubbiamente il legislatore ha operato un raccordo tra il

personale in ausiliaria e quello dei pari grado in servizio ai fini

della determinazione dell'indennità di cui si tratta (artt. 12 della

legge n. 53 del 1989, e 46, primo comma, della legge n. 212 del 1983)

e la disposizione censurata congela l'indennità di ausiliaria per il

personale che si trova in detta posizione alla data del 31 agosto

1995. Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la scelta in

concreto dei meccanismi di perequazione è riservata al legislatore

ordinario, chiamato ad operare il bilanciamento tra le varie esigenze

nel quadro della politica economica generale e delle concrete

disponibilità finanziarie. Questa complessiva valutazione va operata

non nel senso di un doveroso costante allineamento, ma nel senso che

il verificarsi di un macroscopico ed irragionevole scostamento è

indice sintomatico della non idoneità del meccanismo in concreto

prescelto a preservare la sufficienza dei trattamenti ad assicurare

al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di

vita per una esistenza libera e dignitosa (sentenze n. 62 del 1999 e

n. 226 del 1993).

6. - Infine, non sussiste la violazione del principio di

uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione sotto il profilo

che la disposizione censurata discriminerebbe ingiustificatamente

personale in identica posizione (ausiliaria) sulla base di un

elemento accidentale e cioè di trovarsi in servizio alla data del 1°

settembre 1995.

Anche tale censura va disattesa poiché questa Corte ha più

volte ribadito (sentenze n. 177 del 1999, n. 311 del 1995 e n. 409

del 1988) che di per sé non può contrastare con il principio di

uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa

categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo

stesso fluire di questo può costituire un elemento diversificatore.

A maggior ragione non è ravvisabile una ingiustificata

disparità di trattamento, nell'ambito del personale collocato in

ausiliaria prima del 1° settembre 1995, tra coloro che sono rimasti

in tale posizione e coloro che sono stati richiamati in servizio,

essendo evidenti le notevoli differenze fra queste due posizioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 4, del decreto

legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della

legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e

modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del

personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri),

sollevata, in riferimento agli artt. 76, 36, 97 e 3 della

Costituzione, dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la

Regione Lazio - con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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