L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave, l'agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra nell'ambito di applicazione decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, diretto verso un porto dell'Unione, compila in modo veritiero e preciso il modulo di cui all'allegato 2 del presente decreto («notifica anticipata dei rifiuti») e trasmette tutte le informazioni in esso contenute ((all'Autorita' marittima)) ((...)):

  • a)con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo se il porto di scalo e' noto;
  • b)non appena e' noto il porto di scalo, qualora questa informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall'arrivo; o al piu' tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata del viaggio e' inferiore a 24 ore. Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono riportate per via elettronica nel sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13, in conformita' al decreto legislativo n. 196 del 2005, e all'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono disponibili a bordo, preferibilmente in formato elettronico, almeno fino al successivo porto di scalo e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorita' competenti degli Stati membri. ((L'Autorita' marittima)) trasmette, in modo tempestivo, le informazioni di cui al comma 1, ai gestori dell'impianto di raccolta, agli uffici di sanita' marittima ed agli uffici veterinari di porto, di aeroporto e di confine, e al chimico del porto. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai pescherecci di stazza inferiore a 300 GT. Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che ai sensi del presente decreto non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono le informazioni di cui al comma 1 in forma cumulativa ((all'Autorita' marittima)) del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalle stesse ed i residui del carico. I mezzi che svolgono attivita' di raccolta e di trasporto di rifiuti nell'ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta e che ne costituiscono parte integrante ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 1. Nel caso di conferimento dei rifiuti alimentari, al fine di assicurarne la tracciabilita' ed il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, le informazioni sono integrate con una distinzione tra rifiuti alimentari di provenienza UE e di provenienza extra UE, indicando in particolare i rifiuti formatisi a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, da alimenti provenienti da paesi non facenti parte dell'U.E., che richiedono particolari precauzioni per la gestione ai sensi delle disposizioni sanitarie.

Testo vigente dal 23 aprile 2024

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Che cosa è cambiato dal 23 aprile 2024

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 2021 al 23 aprile 2024. 9 parole tolte, 3 parole aggiunte in 2 capoversi.

… decreto («notifica anticipata dei rifiuti») e trasmette tutte le informazioni in esso contenute all'Autorita' tolto: competente o al soggetto da questa indicato aggiunto: marittima...:

… e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorita' competenti degli Stati membri. L'Autorita' tolto: competente aggiunto: marittima trasmette, in modo tempestivo, le informazioni di cui al comma 1, ai gestori … di approdo, forniscono le informazioni di cui al comma 1 in forma cumulativa all'Autorita' tolto: competente aggiunto: marittima del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalle stesse …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;197~art6 · fonte del testo

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