Il presente decreto si applica a:

  • a)tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ((ad esclusione di quelle)) adibite a servizi portuali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017 e delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017 e con l'eccezione delle navi militari e da guerra, ((delle navi in uso alle Forze di Polizia ad ordinamento civile,)) delle navi ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;
  • b)tutti i porti dello Stato ove fanno abitualmente scalo le navi di cui alla lettera a). Al fine di evitare ingiustificati ritardi per le navi, le Autorita' competenti possono escludere la zona di ancoraggio dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e finanze, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aggiornate le misure necessarie ad assicurare che le navi militari, da guerra ed ausiliarie escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma l, lettera a) ((aventi dislocamento a pieno carico superiore alle 660 tonnellate)), si conformino alla disciplina del presente decreto in materia di conferimento dei rifiuti, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi, delle caratteristiche di ogni classe di unita'. Nelle more dell'adozione del suddetto decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della difesa del 19 marzo 2008. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2024, N. 46)).

Testo vigente dal 23 aprile 2024

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Che cosa è cambiato dal 23 aprile 2024

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 2021 al 23 aprile 2024. 99 parole tolte, 32 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione tolto: delle navi aggiunto: di quelle adibite a servizi portuali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) … 10 maggio 2017 e con l'eccezione delle navi militari e da guerra, delle navi aggiunto: in uso alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, delle navi ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;

… escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma l, lettera a) aggiunto: aventi dislocamento a pieno carico superiore alle 660 tonnellate, si conformino alla disciplina del presente decreto in materia di conferimento dei rifiuti, … le disposizioni di cui al decreto del Ministro della difesa del 19 marzo 2008. tolto: Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, della salute, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma 1, lettera a), si conformino alla disciplina del presente decreto in materia di conferimento dei rifiuti, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unita' aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2024, N. 46.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;197~art3 · fonte del testo

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