All'articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. Allo svolgimento di servizi o attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, si applica l'articolo 29-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».
Testo vigente dal 25 agosto 2017
