Art. 3 — Informazione alle autorità di vigilanza degli Stati comunitari, relativamente a procedure che interessano banche extracomunitarie

All'articolo 77 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. La Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorita' di vigilanza degli Stati comunitari che ospitano succursali della banca extracomunitaria. L'informazione e' data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo.».

Testo vigente dal 5 agosto 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-07-09;197~art3 · fonte del testo

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