Art. 3 — Informazione alle autorità di vigilanza degli Stati comunitari, relativamente a procedure che interessano banche extracomunitarie
All'articolo 77 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. La Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorita' di vigilanza degli Stati comunitari che ospitano succursali della banca extracomunitaria. L'informazione e' data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo.».
Testo vigente dal 5 agosto 2004
