Art. 95-quater — Collaborazione tra autorità

Salvo che l'informazione non vada fornita ai sensi del decreto legislativo ((16 novembre 2015, n. 180)), la Banca d'Italia informa le autorita' di vigilanza e, se diverse, le autorita' di risoluzione degli Stati comunitari ospitanti e la Banca centrale europea dell'adozione dei provvedimenti di risanamento e dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, precisandone gli effetti. L'informazione e' data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura ovvero subito dopo. La Banca d'Italia, qualora ritenga necessaria l'applicazione in Italia di un provvedimento di risanamento nei confronti di una banca comunitaria, ne fa richiesta all'autorita' di vigilanza o, se diversa, all'autorita' di risoluzione dello Stato d'origine ovvero alla Banca centrale europea. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 32, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo ((16 novembre 2015, n. 180)).

Testo vigente dal 1 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 2015 al 1 dicembre 2021. 14 parole tolte, 10 parole aggiunte.

Salvo che l'informazione non vada fornita ai sensi del decreto legislativo tolto: [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] aggiunto: 16 novembre 2015, n. 180, la Banca d'Italia informa le autorita' di vigilanza e, se diverse, le autorita' … dagli articoli 5, 6 e 32, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo tolto: [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] aggiunto: 16 novembre 2015, n. 180.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art95quater · fonte del testo

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