Articolo abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
1 pronuncia che riguarda l’art. 16, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di sanzioni amministrative, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a decidere sull'opposizione ad ordinanza ingiunzione rileva, nel caso di illeciti di natura omissiva, il luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è stata omessa. (Nella specie, relativa a sanzione amministrativa per mancata sottoposizione di bovini ad accertamenti diagnostici obbligatori prima della transumanza, la S.C. ha affermato la competenza per territorio del tribunale del luogo in cui era la sede dell'organo accertatore al quale l'azienda agricola avrebbe dovuto inviare quei dati).
Art. 16
Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il decreto legislativo n. 196 del 1999 (attuativo di direttiva comunitaria relativa a problemi di polizia sanitaria), nell’aumentare l’entità delle sanzioni, previste dall’ art. 358 del r.d. n. 1265 del 1934, concernenti la violazione delle norme sulla composizione delle bevande analcoliche è conforme sia alle finalità della legge delega (art. 8 della legge n. 128 del 1998) di addivenire ad un sistema sanzionatorio complessivo in cui le norme interne e le norme comunitarie si integrino in maniera piena nell’ordinamento nazionale sia al vincolo posto nei criteri e principi direttivi di “evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare”; ciò che esclude la richiesta possibilità di scindere il trattamento sanzionatorio concernente le bevande analcoliche a seconda dell’origine comunitaria o nazionale dell’infrazione. Peraltro, la visione unitaria del sistema delle sanzioni interne risponde ad esigenze di chiarezza e pronta conoscibilità delle conseguenze che le violazioni delle norme sulla composizione delle bevande comportano non senza dire che, in materia, la normativa interna ha, autonomamente, introdotto un regime di maggiore garanzia per la salute pubblica e per i consumatori fissando la percentuale minima di succo che consente l’uso dei coloranti nella preparazione delle bevande analcoliche con denominazione di fantasia, previsione, questa, complementare ad altra di derivazione comunitaria, che non stabilisce limite alcuno. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 16 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.1996, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione.
Art. 16 Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina · Art. 76 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1999 al 27 settembre 2022. 78 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: All'articolo 358, secondo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche, le parole: "fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato". All'articolo 38 della legge 30 aprile 1976, n. 397, le parole: "da lire cinquantamila a lire duemilioni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato", sono sostituite dalle seguenti: "da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;196~art16 · fonte del testo
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