Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 199/1999

    Questione infondata
    28 maggio 1999

    È inammissibile, per difetto di rilevanza (inapplicabilità al caso di specie), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 l. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate) - sollevata con riferimento all'art. 3 e al combinato disposto degli artt. 52, 2 e 24 Cost. - nella parte in cui non prevede la previa contestazione degli addebiti nel procedimento tendente all'irrogazione di sanzioni disciplinari di "status" a carico di militari di truppa in servizio volontario nell'Aeronautica, sia perché le disposizioni in esso contenute sono applicabili a decorrere dal 1^ settembre 1995, con conseguente inapplicabilità nel giudizio "a quo", essendo divenuto efficace successivamente ai fatti che avevano dato origine alla controversia sottoposta alla cognizione del Collegio rimettente, sia perché, trattandosi di (omessa previsione di) norma procedurale, questa, per definizione, non è suscettibile di retroattività, salvi i casi in cui essa non sia espressamente stabilita dal legislatore.

    Art. 30 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate · Art. 3 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 · Art. 52 cost. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1995 al 9 ottobre 2010. 84 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Al personale dei ruoli dei marescialli e dei sergenti si applicano le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il presente decreto. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente si applicano le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il presente decreto legislativo, sostituendo le espressioni "sottufficiale" e "complemento" rispettivamente con le dizioni "volontario di truppa" e "congedo illimitato".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;196~art30 · fonte del testo

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