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Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 2005 al 9 ottobre 2010. 1404 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il comma 2 dell'art. 7 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e' sostituito dal seguente: " 2. La detrazione di anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni.". All'art. 23 della legge 10 maggio 1983, n. 212, prima delle parole: ".. di specializzazione, di specialita'.." sono inserite le parole: "di categoria". All'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' cancellato il periodo: ".. e del conferimento delle qualifiche di 'primo maresciallo' o 'scelto'..". L'art. 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' sostituito dal seguente: "Art. 32. - 1. Le commissioni di avanzamento di cui al precedente articolo sono costituite come segue: presidente: un ufficiale generale di divisione o grado corrispondente; membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; il primo maresciallo, il sergente maggiore capo o gradi corrispondenti, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, che risulti il piu' anziano del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1 gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della Commissione almeno per l'intero anno solare.". All'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, quale risulta modificato dall'art. 13, comma 2, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, e' aggiunto il seguente comma: "Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente giudicato non idoneo e' valutato nuovamente e a tale fine e' incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, qualora giudicato per la seconda volta non idoneo, potra' essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo. A tal fine e' incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso con le stesse modalita' e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali e' stato portato in avanzamento.". All'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' aggiunto il seguente comma: "Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti giudicato non idoneo e' valutato nuovamente e a tal fine e' incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, qualora giudicato per la seconda volta non idoneo, potra' essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo. A tal fine e' incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso a scelta con le stesse modalita' e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali e' stato portato in avanzamento.". Il comma 1 dell'art. 44 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' sostituito dal seguente: " 1. I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'aeronautica e del Corpo della Guardia di Finanza cessano dal servizio permanente al raggiungimento del cinquantaseiesimo anno di eta' e sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita'. A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi permangono nella posizione di ausiliaria per otto anni; quindi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneita' fisica.". Il comma 2 dell'art. 45 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' cosi modificato: "Il sottufficiale in ausiliaria non puo' assumere impieghi, ne' rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.". Il comma 2 dell'art. 50 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' sostituito dal seguente: " 2. I sottufficiali in servizio con rapporto di impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, inclusi quelli di cui all'art. 74 della presente legge, idonei al servizio militare incondizionato che cessano dal servizio per aver raggiunto i limiti di eta', sono collocati nell'ausiliaria. Essi permangono in tale categoria per otto anni. Successivamente sono collocati nella riserva o nel congedo assoluto a seconda dell'idoneita' fisica.". Dopo il comma 2 dell'art. 50 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' aggiunto il seguente comma: "A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei confronti degli stessi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, della legge 27 dicembre 1990, n. 404". Il decreto interministeriale di equipollenza dei titoli, previsto dall'art. 52 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Dopo l'ultimo comma dell'art. 76 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' aggiunto il seguente: "L'indennita di volo prevista dalle vigenti disposizioni per gli ufficiali non appartenenti al ruolo naviganti e' estesa agli ufficiali del ruolo unico specialisti dell'aeronautica purche' ne siano comunque sprovvisti". 13. L'art. 17 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' cosi' modificato: " 1. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in qualunque forma prestato, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo da valutare nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione. 2. Parimenti le effettive prestazioni disimpegnate dagli ufficiali di complemento di 1a nomina e le qualifiche professionali acquisite, comprovate con attestati rilasciati dall'ente militare competente, costituiscono titoli da valutare per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione. 3. La valutazione dei titoli di cui ai comma 1 e 2 e' riferita ai casi in cui la qualifica professionale o la specializzazione acquisita ha una diretta corrispondenza con il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso o l'assunzione diretta. In ogni caso, pur in mancanza di diretta corrispondenza tra la specializzazione acquisita e il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso o l'assunzione diretta, l'aver assolto effettivamente all'obbligo di leva costituisce titolo da valutare. 4. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, e' stabilita la corrispondenza delle qualifiche e specializzazioni di cui ai commi 1 e 2 con le qualifiche funzionali e relativi profili professionali previsti ai fini dell'avviamento al lavoro. 5. Le amministrazioni dello Stato, comprese le unita' sanitarie locali, le aziende autonome e gli altri enti pubblici regionali, provinciali e comunali, nei bandi di concorso per l'immissione di personale esterno, devono indicare la valutazione da attribuire ai titoli di cui ai commi 1, 2 e 3.". 14. Il comma 5 dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' cosi' modificato: " 5. Ai graduati e militari di truppa in ferma breve sono attribuite le paghe nette giornaliere nella misura percentuale di cui alla tabella allegata alla presente legge rispetto al valore della retribuzione mensile del grado iniziale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, costituita dallo stipendio mensile iniziale lordo e dall'indennita' integrativa speciale vigente per i dipendenti dello Stato al 1 gennaio di ogni anno.". 15. Ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni nei profili professionali di qualifiche o categorie ricomprese nei livelli retributivo-funzionali, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, e' del 20 per cento. 15-bis. Il personale dei ruoli sergenti e volontari di truppa in servizio permanente vincitore di concorso, ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, e' cancellato dai ruoli per assumere la qualita' di allievo. Lo stesso personale, qualora venga a cessare dalla predetta qualita', e' reintegrato, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel grado ed il tempo trascorso presso le scuole e' computato nell'anzianita' di grado. Il personale di truppa in ferma e rafferma, assunto in qualita' di allievo perche' vincitore di concorso, qualora perda la qualita' di allievo, e' restituito ai reparti/lenti di appartenenza, per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualita' di allievo. Il predetto personale, ove in possesso di grado, lo perde all'atto dell'assunzione della qualita' di allievo; qualora perda detta qualita' e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito. Durante la frequenza del corso, al personale allievo di cui al presente comma competono, qualora piu' favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi. 15-ter. Relativamente ai sottufficiali ed ai volontari di truppa, ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, le categorie, le specialita', le qualifiche, le specializzazioni, le abilitazioni e gli incarichi, compresi quelli principali, sono individuati e disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;196~art39 · fonte del testo

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