Corte costituzionale

Sentenza n. 199/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/05/1999 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 3legge 468/1939

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64 del regio

d.-l. 3 febbraio 1938, n. 744 (Norme sul reclutamento ed avanzamento

dei sottufficiali e militari di truppa, nonché sullo stato dei

sottufficiali della regia aeronautica), convertito nella legge 16

febbraio 1939, n. 468, e dell'art. 30 del decreto legislativo 12

maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo

1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme

di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo

delle Forze armate), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1997

dal Consiglio di Stato, sul ricorso proposto da Elmi Giovanni contro

il Ministero della difesa, iscritta al n. 151 del registro ordinanze

1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11,

prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Elmi Giovanni;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1999 il giudice relatore

Francesco Guizzi;

Udito l'avvocato Orazio Lupini per Elmi Giovanni.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Un aviere, arruolatosi volontariamente, veniva sorpreso ad

assumere sostanze stupefacenti, e in conseguenza di tale infrazione

alla disciplina militare era dapprima punito con la consegna di

rigore per quattro giorni, e quindi "prosciolto dalla leva".

Detto provvedimento veniva impugnato dinanzi al tribunale

amministrativo regionale, con la denuncia, fra l'altro, della

illegittimità del procedimento con cui era stata irrogata la

sanzione del proscioglimento, a causa dell'omessa previa

contestazione dell'addebito. La sentenza di rigetto del tribunale

amministrativo regionale era appellata dinanzi al Consiglio di Stato

che rilevava, in fatto, non essere mai stato formalmente contestato

all'aviere l'addebito nell'ambito del procedimento finalizzato alla

sanzione espulsiva, non essendo sufficiente a tal fine la

contestazione orale da parte della Commissione che aveva provveduto,

contestualmente, a irrogare la consegna di rigore. In proposito il

Consiglio di Stato osservava, in diritto, che il "proscioglimento

dalla leva" costituisce una sanzione, la quale incide sullo status di

militare, soggiungendo che all'epoca dei fatti (luglio 1990)

l'ordinamento non prevedeva alcun obbligo di previa contestazione.

2. - Così ricostruita la fattispecie astratta di riferimento, il

giudice a quo dubita della legittimità costituzionale sia dell'art.

64 del regio d.-l. 3 febbraio 1938, n. 744 (Norme sul reclutamento ed

avanzamento dei sottufficiali militari di truppa nonché sullo stato

dei sottufficiali della regia aeronautica), convertito nella legge 16

febbraio 1939, n. 468, nella parte in cui non prevede che la

cessazione dalla leva per motivi disciplinari debba essere preceduta

dalla contestazione degli addebiti, sia dell'art. 30 del decreto

legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della

legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli,

modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del

personale non direttivo delle Forze armate), nella parte in cui non

estende ai volontari di truppa dell'Aeronautica in ferma breve l'art.

64 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali

dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), il quale a sua volta

prevede la previa contestazione degli addebiti nel procedimento

preordinato alla irrogazione di sanzioni disciplinari di stato.

Tali norme sarebbero in contrasto con l'art. 3 della Costituzione

per violazione del principio di uguaglianza, essendo previsto

l'obbligo della previa contestazione per l'irrogazione di sanzioni di

status a carico di sottufficiali e militari di truppa

dell'aeronautica in servizio permanente; dei militari di truppa della

guardia di finanza e dei carabinieri; dei sottufficiali

dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; nonché per

l'irrogazione di sanzioni di corpo a carico dei militari di truppa

dell'aeronautica in servizio volontario. L'esclusione dei volontari

di truppa in ferma breve dalla garanzia della contestazione

dell'addebito non sarebbe, perciò, sorretta da alcuna ragionevole

giustificazione.

Le norme sopra indicate sarebbero altresì in contrasto con il

combinato disposto degli artt. 52, terzo comma, 2 e 24 della

Costituzione, dovendo i procedimenti disciplinari dei militari essere

circondati da garanzie volte a tutelare, anche all'interno

dell'ordinamento militare, i diritti fondamentali della persona, fra

i quali rientra quello alla difesa che risulterebbe leso nell'ipotesi

di omissione della previa contestazione degli addebiti.

Con riguardo alla rilevanza, il rimettente osserva che la mera

convocazione dell'incolpato dinanzi al consiglio di disciplina non

poteva, nel caso di specie, configurarsi quale contestazione formale

dell'addebito, con ciò mostrando, implicitamente, di ritenere che il

motivo d'appello basato sull'omessa contestazione si paleserebbe

fondato qualora venissero dichiarate illegittime le norme denunciate.

Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituita la parte

privata, facendo proprie le argomentazioni contenute nell'ordinanza

di rimessione. Considerato in diritto

1. - Il Consiglio di Stato dubita, in riferimento all'art. 3 e al

combinato disposto degli artt. 52, 2 e 24 della Costituzione, della

legittimità costituzionale dell'art. 64 del regio d.-l. 3 febbraio

1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, e

dell'art. 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nella

parte in cui non prevedono la previa contestazione degli addebiti nel

procedimento tendente all'irrogazione di sanzioni disciplinari di

status a carico di militari di truppa in servizio volontario

nell'Aeronautica.

2. - La questione sollevata con riferimento all'art. 30 del decreto

legislativo n. 196 del 1995 è inammissibile. Le disposizioni in esso

contenute sono infatti applicabili a decorrere dal 1 settembre 1995

(art. 42 di detto decreto legislativo), con la conseguenza che l'art.

30 in esame non poteva, né avrebbe potuto, trovare applicazione nel

giudizio a quo essendo divenuto efficace successivamente ai fatti che

diedero origine alla controversia sottoposta alla cognizione del

Collegio rimettente. Tale articolo è inoltre censurato nella parte

in cui non prevede l'applicazione d'una norma procedurale, qual è

quella della previa contestazione degli addebiti, che per definizione

non è suscettibile di retroattività, salvi i casi in cui questa sia

espressamente stabilita dal legislatore. In assenza di una simile

previsione nel decreto legislativo n. 196 del 1995, si deve ritenere

che tutte le norme processuali ivi contenute - o richiamate

attraverso la relatio alla legge n. 599 del 1954 - non siano

suscettibili di applicazione retroattiva, secondo il principio tempus

regit actum.

3. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 del

regio d.-l. n. 744 del 1938 è invece infondata con riferimento a

tutti i parametri invocati.

Questa Corte ha già affermato, in più occasioni, che il diritto

di difesa è indefettibile, anche nei procedimenti finalizzati a

irrogare ai militari sanzioni disciplinari sia di status (sentenze

nn. 240 del 1997, 126 del 1995, 197 del 1994, 17 del 1991) sia di

corpo (sentenza n. 32 del 1992). Tuttavia, l'illegittimità

costituzionale della disposizione censurata potrebbe essere

dichiarata, nel caso di specie, soltanto se mancasse nell'ordinamento

una norma che imponga all'amministrazione della difesa di contestare

previamente gli addebiti al militare di truppa dell'Aeronautica in

servizio volontario. Ma questa lacuna non esiste.

Il giudice a quo ha accertato che - al momento della commissione

dell'illecito da cui è scaturita l'irrogazione della sanzione di

stato - l'incolpato aveva, ai sensi dell'art. 11, quarto comma, della

legge n. 212 del 1983, lo status di militare di truppa in servizio

volontario. In proposito va rilevato come l'art. 35, quinto comma,

della legge n. 958 del 1986, stabilisca che "per il proscioglimento

della ferma volontaria contratta si applicano le specifiche norme di

cui al titolo III della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive

modifiche, nonché quelle previste dalla legge 10 maggio 1983, n.

212, per gli allievi sottufficiali"; e va sottolineato come nello

stesso articolo siano disciplinati, al primo comma, la domanda di

commutazione della leva in ferma prolungata e al secondo comma

l'arruolamento volontario. Ciò induce a ritenere che il quinto

comma, sopra trascritto, abbia portata generale e si applichi a tutte

le ipotesi in cui un rapporto di servizio del militare di truppa,

volontariamente iniziato, sia prodromico all'assunzione del grado di

sottufficiale, tanto in servizio permanente, quanto in ferma

prolungata.

Il richiamo al titolo III della legge n. 599 del 1954, contenuto

nell'art. 35, quinto comma, della legge n. 958 del 1986, fa sì che

al militare di truppa - arruolatosi volontariamente con la

prospettiva di conseguire il grado di sottufficiale alla scadenza del

dodicesimo mese di servizio - si applichi l'art. 40 della legge n.

599 del 1954, il quale statuisce che la cessazione dalla ferma

volontaria, o dalla rafferma, se disposta per motivi disciplinari,

debba essere preceduta da inchiesta formale. E questa "comporta la

contestazione degli addebiti con facoltà al sottufficiale di

presentare le sue discolpe" (art. 64 della legge n. 599 del 1954).

Ne consegue che, contrariamente all'avviso del Collegio rimettente,

non sussiste nell'ordinamento la denunciata lacuna, perché si

prevede espressamente, attraverso un rinvio, l'obbligo della previa

contestazione dell'addebito per tutti i casi di proscioglimento dalla

ferma volontaria. Sebbene tale rilievo abbia carattere assorbente,

mette conto ricordare altresì che l'obbligo della previa

contestazione, nel procedimento finalizzato all'irrogazione d'una

sanzione disciplinare di status è principio generale

dell'ordinamento, desumibile dall'art. 15 della legge n. 382 del

1978, su cui si è già espressa la giurisprudenza amministrativa,

sostenendo che la previa contestazione dell'addebito sottende

un'esigenza comune a tutti i procedimenti disciplinari che (pur in

assenza di norme espresse) si ricollega al diritto di difesa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196

(Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia

di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed

avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate),

sollevata, con riferimento all'art. 3 e al combinato disposto degli

artt. 52, 2 e 24 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con

l'ordinanza in epigrafe;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 64 del regio d.-l. 3 febbraio 1938, n. 744 (Norme sul

reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa,

nonché sullo stato dei sottufficiali della regia aeronautica),

convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, sollevata, con

riferimento all'art. 3 e al combinato disposto degli artt. 52, 2 e

24 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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