È dichiarata inammissibile, per incompleta descrizione della fattispecie concreta e carente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Puglia, sez. staccata di Lecce, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il quale prevede la decadenza automatica dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà non veritiere. In nessuno dei giudizi a quibus sono state fornite indicazioni circa la dichiarazione della parte in termini di falsità o veridicità. Inoltre, le ordinanze di rimessione non contengono alcun rilievo in ordine al rapporto che lega la disciplina regolamentare - costituita, nel caso di specie, dal d.m. n. 38 del 2013 -, dal quale è derivato in primis il diniego del titolo autorizzativo, e quella delle conseguenze delle false dichiarazioni sostitutive, nonostante la prima appaia suscettibile di definire il contenzioso instaurato dai ricorrenti, a prescindere dall'applicazione della disposizione censurata. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2018, n. 114 del 2018, n. 102 del 2018 e n. 18 del 2018 ). L'incompleta descrizione della fattispecie si riflette nel difetto di motivazione sulla rilevanza e determina l'inammissibilità della questione. ( Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2018, n. 22 del 2018 e n. 338 del 2011; ordinanze n. 37 del 2018, n. 248 del 2017 e n. 187 del 2017 ).
Art. 3 cost. · Art. 75 Testo unico documentazione amministrativa. (Testo A)