Art. 20 — Disposizioni finali e transitorie
E' consentita la messa a disposizione sul mercato di materiale elettrico rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/95/CE e ad essa conforme, immesso sul mercato anteriormente al 20 aprile 2016. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alle direttive codificate nella direttiva 2006/95/CE ed a tale direttiva, abrogata dalla direttiva 2014/35/UE, si intendono fatti a quest'ultima direttiva e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI alla direttiva stessa.
Testo vigente dal 25 maggio 2016
