Art. 26 — Sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni in materia di etichettatura

I titolari delle autorizzazioni e dei permessi al commercio parallelo che non ottemperano all'obbligo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), di indicare la data dell'autorizzazione e il responsabile della distribuzione del prodotto, ove non coincida con il titolare dell'autorizzazione o del permesso, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da 250 euro a 2.500 euro.

Testo vigente dal 21 maggio 2014

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Che cosa è cambiato dal 21 maggio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1995 al 21 maggio 2014. 71 parole tolte, 50 parole aggiunte.

I tolto: contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere g), h), k), l), m), n) e q), e comma 3 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 250.000 a lire 2 milioni. I contravventori alle disposizioni aggiunto: titolari delle autorizzazioni e dei permessi al commercio parallelo che non ottemperano all'obbligo di cui all'articolo 16, comma 1, tolto: lettere a), aggiunto: lettera b), tolto: d), e), i), j), o) e p), sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire500.000 a lire 5 milioni aggiunto: di indicare la data dell'autorizzazione e il responsabile della distribuzione del prodotto, ove non coincida con il titolare dell'autorizzazione o del permesso, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da 250 euro a 2.500 euro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;194~art26 · fonte del testo

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