Il trasferimento delle funzioni in materia di assistenza sanitaria di cui all'articolo 1 decorre dalla data di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 5. Le competenze di cui al comma 1 sono articolate nelle seguenti aree:
- a)medicina generale;
- b)prestazioni specialistiche e d'urgenza;
- c)patologie infettive e terminali;
- d)dipendenze patologiche;
- e)salute mentale. L'uniformita' degli interventi e delle prestazioni e' garantito dalla partecipazione della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste al tavolo di consultazione in materia costituito presso la Conferenza unificata Stato, regioni e province autonome.
Testo vigente dal 19 novembre 2010
