Art. 12 — Disposizioni finali
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate per la finanza pubblica. L'ENAC provvede ai compiti, di cui all'articolo 2, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 24 marzo 2009
