Art. 7 — Tutela della riservatezza delle informazioni
L'accesso ai dati delle ispezioni a terra ed alle informazioni di sicurezza dell'articolo 5 e' disciplinato dal regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora le informazioni sulle carenze tecniche degli aeromobili vengono fornite volontariamente durante le ispezioni a terra, l'ENAC assicura che nel rapporto dell'ispezione non ne sia identificata la fonte.
Testo vigente dal 9 novembre 2007
