Art. 5 — Obblighi degli operatori del settore alimentare
Gli operatori del settore alimentare in caso di riscontro di zoonosi e agenti zoonotici che sono oggetto di sorveglianza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, devono, in particolare:
- a)conservare i risultati, nonche' i pertinenti isolati per un periodo di due anni;
- b)comunicare i risultati, fornendo gli isolati su richiesta della competente autorita'.
Testo vigente dal 24 maggio 2006
