Art. 6 — Sorveglianza della resistenza agli antimicrobici
La sorveglianza della resistenza agli antimicrobici e' effettuata in conformita' ai criteri generali e ai requisiti specifici di cui all'allegato II, al fine di fornire dati comparabili relativi all'incidenza di casi di resistenza agli antimicrobici negli agenti zoonotici e, nella misura in cui essi costituiscono una minaccia per la sanita' pubblica, in altri agenti. La sorveglianza di cui al comma 1 e' complementare alla sorveglianza dei ceppi umani effettuata conformemente alla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998.
Testo vigente dal 24 maggio 2006
