Art. 7 — Accesso condizionato a servizi televisivi numerici a pagamento
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2000 al 16 settembre 2003. 368 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I fornitori di servizi di accesso condizionato utilizzano sistemi tali da non rendere ingiustificatamente costoso il controllo dei segnali in transito e da consentire il pieno controllo dei servizi medesimi da parte di distributori secondari di servizi ad accesso condizionato che utilizzano reti televisive via cavo. Indipendentemente dai mezzi di trasmissione utilizzati e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, i fornitori di servizi ad accesso condizionato che espletano anche le attivita' di produzione di servizi televisivi numerici o di gestione di chiavi di accesso per sistemi ad accesso condizionato o di commercializzazione o distribuzione di servizi televisivi numerici offrono tali servizi alle emittenti che ne facciano richiesta a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie ed in conformita' alla vigente legislazione in materia di concorrenza. Essi tengono una contabilita' separata per la loro attivita' di prestazione di servizi ad accesso condizionato. Le condizioni economiche di offerta ai telespettatori sono distinte per la prestazione di servizi e per la messa a disposizione di apparecchiature, se fornite. Possono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 soltanto i soggetti che forniscono servizi in conformita' al presente decreto ed all'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122. I detentori di diritti di proprieta' industriale, relativi ai sistemi e ai prodotti ad accesso condizionato, quando concedono licenza per la fabbricazione di apparecchiature destinate ai consumatori ed in particolare di sintonizzatori-decodificatori, debbono farlo a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e non debbono subordinare tale concessione a condizioni che vietano, dissuadono o scoraggiano l'inclusione in tali apparecchiature:
tolto: a) dell'interfaccia comune di cui all'art. 3, comma 4;
tolto: b) di elementi peculiari di altri sistemi di accesso condizionato. La disposizione al comma 5, lettera b), lascia impregiudicato il diritto del concedente di richiedere al beneficiario della licenza il rispetto di condizioni ragionevoli ed appropriate tali da garantire la sicurezza del relativo sistema di accesso condizionato. La riproduzione dei segnali trasmessi, compresi quelli in chiaro, puo' essere inibita solo nel caso in cui il sintonizzatore-decodificatore sia fornito all'utilizzatore finale mediante noleggio e questi non adempia agli obblighi del relativo contratto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;191~art7 · fonte del testo
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