Art. 1 — Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)servizio protetto, un servizio ad accesso condizionato o un servizio di accesso condizionato;
- b)servizio ad accesso condizionato, uno dei seguenti servizi se forniti a pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato:
- 1)trasmissioni televisive, cioe' le trasmissioni via cavo o via radio anche via satellite di programmi televisivi destinati al pubblico;
- 2)trasmissioni sonore, cioe' le trasmissioni via cavo o via radio, anche via satellite, di programmi sonori destinati al pubblico;
- 3)servizi della societa' dell'informazione, ovvero qualsiasi servizio fornito a distanza per via elettronica ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi;
- c)servizio di accesso condizionato, il servizio di fornitura di un accesso condizionato ai servizi di cui alla lettera b);
- d)accesso condizionato, ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;
- e)dispositivo per l'accesso condizionato, apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di consentire l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto;
- f)servizio connesso, l'installazione, la manutenzione o la sostituzione di dispositivi di accesso condizionato, nonche' la prestazione di servizi di comunicazione commerciale relativi a detti dispositivi o a servizi protetti;
- g)dispositivo illecito, apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l'autorizzazione del fornitore del servizio.
Testo vigente dal 15 dicembre 2000
