Art. 18 — Disposizioni finali
Alla modifica degli allegati del presente decreto si provvede mediante regolamenti da adottare sulla base dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata. In caso di attuazione di successive direttive comunitarie che modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico previste in tali allegati, alla modifica si provvede mediante appositi decreti da adottare in base all'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Testo vigente dal 18 novembre 2010
