Art. 7 — Informazioni relative al ricorso
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 ottobre 2007, n.221.
Abrogato dal 14 dicembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 ottobre 2007, n.221.
Abrogato dal 14 dicembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 2005 al 14 dicembre 2007. 54 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le informazioni relative al ricorso riguardano:
tolto: a) l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore che e' parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalita' che consentono al consumatore di avvalersene;
tolto: b) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 OTTOBRE 2007, N.221
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;190~art7 · fonte del testo
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