Art. 6 — Informazioni relative al contratto a distanza
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 ottobre 2007, n.221.
Abrogato dal 14 dicembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 ottobre 2007, n.221.
Abrogato dal 14 dicembre 2007
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 2005 al 14 dicembre 2007. 241 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:
tolto: a) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 11 e, se tale diritto esiste, la durata e le modalita' d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore puo' essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 12, comma 1, nonche' alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;
tolto: b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;
tolto: c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;
tolto: d) le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l'altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l'indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso;
tolto: e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza;
tolto: f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente;
tolto: g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonche' la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l'accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 OTTOBRE 2007, N.221
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;190~art6 · fonte del testo
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