Art. 10 — Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 ottobre 2007, n.221.
Abrogato dal 14 dicembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 ottobre 2007, n.221.
Abrogato dal 14 dicembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 2005 al 14 dicembre 2007. 161 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali nonche' le informazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta. Il fornitore ottempera all'obbligo di cui al comma 1 subito dopo la conclusione del contratto a distanza, se quest'ultimo e' stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali ne' le informazioni ai sensi del comma 1. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali su supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che cio' non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio finanziario prestato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 OTTOBRE 2007, N.221
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;190~art10 · fonte del testo
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