Art. 28 — Opposizione dei creditori
Il certificato preliminare alla fusione non puo' essere rilasciato prima di novanta giorni dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o della nota informativa prevista dall'articolo 20, comma 3. Il certificato puo' essere rilasciato prima del termine di novanta giorni quando risulta il consenso dei creditori della societa' anteriori all'iscrizione del progetto di fusione o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile sia redatta, per tutte le societa' partecipanti alla fusione, da un'unica societa' di revisione che asseveri, sotto la propria responsabilita' ai sensi dello stesso articolo 2501-sexies, sesto comma, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle societa' partecipanti alla fusione, considerato anche il mutamento di legge applicabile, rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori. Se non ricorre alcuna delle condizioni di cui al comma 1, i creditori anteriori all'iscrizione del progetto di fusione che temono di ricevere concreto pregiudizio dalla fusione, possono proporre opposizione nel suddetto termine di novanta giorni. Si applica l'articolo 2445, quarto comma, del codice civile. Le garanzie prestate dalla societa' a norma del presente articolo sono subordinate all'efficacia della fusione.
Testo vigente dal 7 marzo 2023
