Art. 27 — Disposizioni comuni sulle controversie relative al recesso e alla contestazione del rapporto di cambio
I diritti di cui agli articoli 25 e 26 sono disciplinati dalla legge dello Stato da cui e' regolata la societa' partecipante alla fusione e le relative controversie, se non devolute ad arbitri, sono attribuite in via esclusiva alla giurisdizione di tale Stato, anche dopo che la fusione transfrontaliera ha avuto effetto. In caso di fusione internazionale, fatte salve le convenzioni internazionali applicabili, sulle controversie di cui al comma 1 riguardanti una societa' italiana partecipante alla fusione, sussiste la giurisdizione italiana, anche dopo che la fusione ha avuto effetto, indipendentemente dalla sede e dalla legge regolatrice della societa' risultante dalla fusione. La competenza appartiene al tribunale ove la societa' partecipante alla fusione ha sede. Relativamente alle societa' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, la competenza appartiene alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale, individuato a norma dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto n. 168 del 2003.
Testo vigente dal 7 marzo 2023
