Art. 52 — Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 138-bis, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Con la stessa sanzione e' punito altresi' il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto di trasformazione, fusione o scissione transfrontaliera, da lui ricevuto, e dell'attestazione di legalita' prevista dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, da lui rilasciata, quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.»;
- b)dopo l'articolo 138-bis, e' inserito il seguente: «Art. 138-ter. - 1. Viola l'articolo 28, primo comma, numero 1), ed e' punito con la sospensione di cui all'articolo 138, comma 2, e con la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro, il notaio che rilascia il certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, quando dai documenti, dalle informazioni e dalle dichiarazioni previsti dalla medesima normativa risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.».
Testo vigente dal 7 marzo 2023
