Art. 10 — Opposizione dei creditori
Con riguardo alla societa' italiana sottoposta a trasformazione, il certificato preliminare non puo' essere rilasciato prima di novanta giorni dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di trasformazione o della nota informativa prevista dall'articolo 20, comma 3, salvo che consti il consenso dei creditori della societa' o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca. Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori anteriori all'iscrizione che temono di ricevere concreto pregiudizio dalla trasformazione, anche in ragione del mutamento di legge applicabile, possono, nel termine di cui al comma 1, fare opposizione. Il tribunale, se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure se la societa' ha prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione. Le garanzie prestate dalla societa' ai sensi del presente articolo sono subordinate all'efficacia della trasformazione. In ogni caso, la trasformazione transfrontaliera non libera i soci a responsabilita' illimitata dalla responsabilita' per le obbligazioni sociali sorte prima della data di efficacia della trasformazione, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.
Testo vigente dal 7 marzo 2023
