I soci che non hanno concorso all'approvazione del progetto di trasformazione transfrontaliera hanno diritto di recedere dalla societa' italiana che procede alla trasformazione, secondo le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27. Il parere sulla congruita' del valore di liquidazione, indicato nel progetto di trasformazione, e' redatto da un esperto indipendente, scelto o designato ai sensi dell'articolo 22, ha i contenuti previsti dal medesimo articolo 22, commi 4 e 5, ed e' messo a disposizione, presso la sede della societa' e con modalita' telematica, almeno trenta giorni prima dell'assemblea. L'esperto ha diritto di ottenere dalla societa' tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. L'esperto risponde dei danni causati alla societa', ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. La relazione sulla congruita' del valore di liquidazione non e' richiesta se vi rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto.
Testo vigente dal 7 marzo 2023
