Art. 4 — Organi e direttore generale
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 giugno 2003, n. 127.
Abrogato dal 7 giugno 2003
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 giugno 2003, n. 127.
Abrogato dal 7 giugno 2003
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 5 febbraio 1999 al 7 giugno 2003. 854 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Sono organi del C.N.R.:
tolto: a) il presidente;
tolto: b) il consiglio direttivo;
tolto: c) il comitato di consulenza scientifica;
tolto: d) il collegio dei revisori dei conti. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, ne sovrintende all'andamento, presiede il consiglio direttivo e il comitato di consulenza scientifica, ne stabilisce per entrambi l'ordine del giorno. Il presidente, scelto tra personalita' di alta qualificazione scientifica, e' nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il presidente dura in carica per quattro anni e puo' essere confermato una sola volta. Il consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attivita' dell'ente, di deliberazione sui regolamenti di organizzazione, funzionamento, amministrazione, contabilita' e finanza, sul piano triennale di cui all'articolo 6 e sui suoi aggiornamenti annuali, sui bilanci e sulla nomina dei direttori degli istituti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a). Il consiglio direttivo e' composto dal presidente e da otto membri, di alta qualificazione tecnicoscientifica o di comprovata esperienza professionale di gestione aziendale o amministrativa nel campo della ricerca, nominati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, quattro su designazione del Ministro medesimo e quattro designati dall'Assemblea della scienza e della tecnologia, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al di fuori del proprio ambito. I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il comitato di consulenza scientifica esprime parere obbligatorio sul piano di cui all'articolo 6 e sugli aggiornamenti annuali. Su richiesta del consiglio direttivo svolge attivita' consultiva e istruttoria, in raccordo con i consigli scientifici nazionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con gli istituti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), avvalendosi altresi' all'occorrenza di altri esperti. E' costituito da ventuno membri, compreso il presidente, di cui dieci eletti dai ricercatori e tecnologi dell'ente, nel loro ambito, assicurando la rappresentanza dei diversi livelli, dieci eletti dai consigli scientifici nazionali, al di fuori del loro ambito e assicurando la rappresentativita' delle aree che per essi saranno determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le modalita' di costituzione del comitato sono determinate dai regolamenti di cui all'articolo 7. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il presidente del collegio e' designato dal presidente della Corte dei conti, un membro effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, gli altri membri sono designati dallo stesso Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile. I membri del collegio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Per i componenti, escluso il presidente, e' previsto l'obbligo di iscrizione al registro dei revisori contabili. Il presidente, i membri del consiglio direttivo e del comitato di consulenza scientifica, nonche' il presidente ed i membri del collegio dei revisori, per la durata del loro mandato, non possono essere nominati direttori di istituti scientifici o di programmi di ricerca del C. N.R., ne' possono far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale del C.N.R. Se professore o ricercatore universitario, il presidente puo' essere collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Se dipendente di altre pubbliche amministrazioni e' collocato fuori ruolo. Al presidente dell'ente, ai membri del consiglio direttivo, al presidente e ai membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono attribuite indennita' di carica determinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il presidente nomina, su conforme parere del consiglio direttivo, un direttore generale, il cui rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale sovrintende alla gestione ed e' responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo. Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e dei ricercatori universitari, e' collocato fuori ruolo. Se ricercatore o professore universitario e' collocato in aspettativa senza assegni. Il presidente e i componenti del consiglio direttivo non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello nazionale e regionale, nonche' di membro della giunta regionale, di presidente o assessore della giunta provinciale, di sindaco o assessore nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; il presidente, i membri del consiglio direttivo e del comitato di consulenza scientifica non possono essere amministratori o dipendenti di societa' che partecipano a programmi di ricerca del C.N.R. Il direttore generale non puo' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca del C.N.R. e non puo' ricoprire gli incarichi elettivi di cui al comma 9.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-01-30;19~art4 · fonte del testo
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