Art. 2 — Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024
[1]Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 114, comma 3, le parole: «su successiva richiesta della Consob» sono sostituite dalle seguenti: «, su successiva richiesta della Consob o con le diverse modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento,»;
- b)l'articolo 187-ter.1 è sostituito dal seguente:
[2]«Art. 187-ter.1 (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014). - 1. Per l'inosservanza degli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applicano nei confronti di un ente o di una società le seguenti sanzioni:
- a)in caso di violazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero fino al 2 per cento del fatturato;
- b)in caso di violazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino al 2 per cento del fatturato; se l'importo basato sul fatturato risulta sproporzionatamente basso tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 194-bis, comma 1, lettere a), b), d), f), g-ter) e h-bis), la Consob può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino a duemilionicinquecentomila euro o, qualora il soggetto responsabile sia una PMI, come definita dall'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, fino a un milione di euro;
- c)in caso di violazione degli articoli 18 o 19 del regolamento (UE) n. 596/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino allo 0,8 per cento del fatturato; se l'importo basato sul fatturato risulta sproporzionatamente basso tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 194-bis, comma 1, lettere a), b), d), f), g-ter) e h-bis), la Consob può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino a un milione di euro o, qualora il soggetto responsabile sia una PMI, come definita dall'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, fino a quattrocentomila euro;
- d)in caso di violazione dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 596/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro, ovvero fino allo 0,8 per cento del fatturato.
[3]2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, si tiene conto del fatturato qualora sia determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.
[4]3. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria:
- a)da cinquemila euro fino a un milione di euro per le violazioni degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- b)da cinquemila euro fino a un cinquecentomila euro per le violazioni degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (UE) n. 596/2014.
[5]4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 3 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
[6]5. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
[7]6. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del regolamento (UE) n. 596/2014. Resta ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'articolo 187-sexies.
[8]7. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino a un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino a un terzo.»;
- c)all'articolo 187-quater:
- 1)al comma 1:
[9]1.1) alla lettera a) le parole: «o presso fondi pensione» sono sostituite dalle seguenti: «presso fondi pensione o società di consulenza finanziaria»;
[10]1.2) alla lettera b) dopo le parole: «al medesimo gruppo di società quotate» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di amministratori di indici di riferimento o contributori sottoposti a vigilanza»;
[11]1.3) alla lettera d) dopo le parole: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» sono aggiunte le seguenti: «e per i consulenti finanziari autonomi»;
- 2)al comma 1-bis le parole: «Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob» sono sostituite dalle seguenti: «La Consob»;
- 3)al comma 3 dopo le parole: «alle società di revisione» sono inserite le seguenti: «nonché agli amministratori di indici di riferimento o ai contributori sottoposti a vigilanza»;
- d)all'articolo 187-octies:
- 1)al comma 4:
[12]1.1) alla lettera a), le parole: «anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,» sono soppresse;
[13]1.2) alla lettera a-bis), le parole: «all'articolo 55, comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 98-undetricies, comma 1,»;
[14]1.3) alla lettera c), le parole: «anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» sono sostituite dalle seguenti: «anche in relazione a servizi telematici o di telecomunicazione acceduti on-line»;
[15]1.4) alla lettera d), le parole: «, secondo le modalità indicate dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,» sono soppresse;
[16]1.5) alla lettera e), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente «;»;
- 2)al comma 5:
[17]2.1) al primo periodo, le parole: «procuratore della Repubblica» sono sostituite dalla seguente: «giudice»;
[18]2.2) al secondo periodo, dopo le parole: «nei confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati» sono inserite le seguenti: «, dagli amministratori di indici di riferimento o contributori sottoposti a vigilanza»;
- 3)dopo il comma 5 è inserito il seguente:
[19]«5-bis. Entro il termine di conservazione stabilito dalla legge, la richiesta di cui al comma 4, lettera b), può avere a oggetto esclusivamente dati riguardanti soggetti nei confronti dei quali la Consob ha precedentemente acquisito indizi di colpevolezza e relativi a un periodo temporale strettamente correlato alle esigenze di accertamento della violazione.»;
- e)all'articolo 191-bis:
- 1)al comma 1:
[20]1.1) alla lettera a), le parole: «o presso fondi pensione» sono sostituite dalle seguenti: «presso fondi pensione o società di consulenza finanziaria»;
[21]1.2) alla lettera d), dopo le parole: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» sono aggiunte le seguenti: «e per i consulenti finanziari autonomi»;
- f)all'articolo 194-bis, comma 1, dopo la lettera g-bis) è inserita la seguente:
[22]«g-ter) l'onere per l'autore della violazione derivante dalla duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni di natura penale e amministrativa per la stessa condotta;».
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
