[1]Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 66-bis è inserito il seguente:

[2]«Art. 66-bis.1 (Ammissione alle negoziazioni di società con strutture a voto plurimo). - 1. Il regolamento di un sistema multilaterale di negoziazione non può impedire l'ammissione alle negoziazioni di una società, italiana o europea, in ragione del fatto che la società ha emesso azioni con diritto di voto plurimo, conformemente alla direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, e alle relative disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale di tale società.

[3]2. Le società che hanno chiesto l'ammissione alle negoziazioni o le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione o in un mercato di crescita per le piccole e medie imprese pubblicano le informazioni di cui al comma 3:

  • a)nel prospetto di offerta o nel documento di ammissione alle negoziazioni, ove redatti;
  • b)nella relazione finanziaria annuale o, se redatta, nella relazione finanziaria annuale di cui all'articolo 78, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, nei casi in cui vi sia stata una modifica delle informazioni di cui al comma 3 dalla loro ultima pubblicazione nel prospetto o nel documento di ammissione.

[4]3. Le informazioni di cui al comma 2 riguardano i seguenti elementi:

  • a)la struttura del capitale sociale della società con l'indicazione delle varie categorie di azioni, comprese le azioni che non sono ammesse alla negoziazione, e, per ciascuna categoria di azioni:
  • 1)i diritti e gli obblighi connessi alle azioni in tale categoria;
  • 2)la percentuale del capitale sociale totale o del numero complessivo di azioni che le azioni di tale categoria rappresentano;
  • 3)il numero totale di voti che le azioni di tale categoria rappresentano;
  • b)eventuali restrizioni al trasferimento di azioni, compresi gli accordi tra azionisti noti alla società e che potrebbero comportare tali restrizioni;
  • c)eventuali restrizioni ai diritti di voto delle azioni, compresi gli accordi tra azionisti noti alla società e che potrebbero comportare tali restrizioni;
  • d)l'identità, se nota alla società, degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo che rappresentano più del 5 per cento del totale dei diritti e delle persone fisiche o dei soggetti giuridici autorizzati a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso. Ai fini della presente lettera, se gli azionisti o le persone autorizzate a esercitare i diritti di voto per loro conto sono persone fisiche, la comunicazione della loro identità richiede soltanto l'indicazione dei loro nomi.

[5]4. Il sistema multilaterale di negoziazione assicura che le azioni delle società che hanno emesso azioni con diritto di voto plurimo ammesse alle negoziazioni in tale sede di negoziazione siano chiaramente identificate come tali. Le stesse società informano i gestori del mercato in merito all'esistenza di strutture con azioni a voto plurimo.

[6]5. La Consob può dettare eventuali disposizioni di attuazione del presente articolo.».

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-10-07;189~art1

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