Art. 4 — Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42

All'articolo 3, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In base alla gravita' dell'infrazione, definita con i criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25, la riduzione e' pari al 3 per cento, 5 per cento o 10 per cento dell'importo dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1. Si applica, in ogni caso, la percentuale del 10 per cento, ove l'infrazione riguardi un numero di lavoratori superiore a 8.»;
  • b)al comma 3 le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
  • c)al comma 4 le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

Testo vigente dal 15 dicembre 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;188~art4 · fonte del testo

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