Art. 5 — Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
All'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 dopo il comma 4, e' aggiunto, infine, il seguente: «4-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 4, alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3, esclusivamente in relazione all'aumento dell'entita' o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini.».
Testo vigente dal 15 dicembre 2023
