Art. 2 — Introduzione articolo 1-bis del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
Al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, al capo II, all'articolo 2, e' anteposto il seguente: «Art. 1-bis (Recupero di pagamenti indebiti e interessi applicabili). - 1. La restituzione di un pagamento indebito e' richiesta entro diciotto mesi dall'accertamento delle irregolarita' sanzionabili. 2. I soggetti delegati e gli enti preposti all'accertamento dell'indebito, se competenti, richiedono al beneficiario la restituzione in favore dell'Organismo pagatore di quanto indebitamente percepito; se non competenti a richiedere la restituzione, trasmettono tempestivamente all'Organismo pagatore le relazioni di controllo o i documenti analoghi e le segnalazioni di irregolarita' ricevute. In quest'ultimo caso il termine di cui al primo comma decorre dalla data di approvazione o, in mancanza, di ricevimento dei predetti documenti da parte dell'Organismo pagatore competente. 3. Non si procede al recupero se i costi gia' sostenuti e i costi prevedibili per il recupero dell'indebito sono complessivamente superiori all'importo da recuperare e comunque se l'importo da recuperare, esclusi gli interessi, non supera cento euro. 4. Il termine di pagamento concesso al beneficiario per la restituzione dell'indebito non puo' essere superiore a sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di recupero. Salvo diversa previsione del presente decreto, gli interessi sulle somme da restituire sono calcolati con decorrenza dal termine assegnato al debitore nel provvedimento che dispone il recupero dell'indebito, ovvero, in caso di malafede, dalla data di percepimento dell'aiuto.».
Testo vigente dal 15 dicembre 2023
